198 | Per non pregiudicare la leggibilità (non da ultimo in vista di un’eventuale votazione popolare), nel titolo del decreto federale il trattato internazionale da approvare è citato in forma quanto possibile sintetica ma idonea a identificarlo in modo inequivocabile. Il titolo del trattato è invece riportato per esteso nell’articolo 1 capoverso 1 del decreto federale. La regola «sintetico quanto possibile e preciso quanto necessario» implica che: |
– | per quanto concerne il tipo di trattato internazionale («trattato», «convenzione», «accordo», «protocollo», «emendamento della convenzione», ecc.), occorre attenersi alla denominazione del medesimo; |
– | il titolo del trattato è di norma riportato senza data (cfr. tuttavia n. marg. 200); |
– | se esiste, va utilizzato il titolo breve ufficiale; ad esempio, la «Convenzione del 4 aprile 1997 per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina» (RU 2008 5137) è citata nel titolo del decreto federale con il titolo breve ufficiale «Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina» (*RU 2008 5125); |