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198Per non pregiudicare la leggibilità (non da ultimo in vista di un’eventuale votazione popolare), nel titolo del decreto federale il trattato internazionale da approvare è citato in forma quanto possibile sintetica ma idonea a identificarlo in modo inequivocabile. Il titolo del trattato è invece riportato per esteso nell’articolo 1 capoverso 1 del decreto federale. La regola «sintetico quanto possibile e preciso quanto necessario» implica che:
per quanto concerne il tipo di trattato internazionale («trattato», «convenzione», «accordo», «protocollo», «emendamento della convenzione», ecc.), occorre attenersi alla denominazione del medesimo;
il titolo del trattato è di norma riportato senza data (cfr. tuttavia n. marg. 200);
se esiste, va utilizzato il titolo breve ufficiale; ad esempio, la «Convenzione del 4 aprile 1997 per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina» (RU 2008 5137) è citata nel titolo del decreto federale con il titolo breve ufficiale «Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina» (*RU 2008 5125);
se il trattato verte essenzialmente sull’istituzione di un’organizza­zione internazionale, il titolo del decreto federale può essere formulato come segue: «Decreto federale concernente l’adesione della Svizzera a …» (cfr. ad es. RU 2003 1058, 2006 1361).