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199Nel caso di trattati che menzionano nel titolo la Svizzera e uno o più altri Stati, al titolo del decreto di approvazione si applicano inoltre le seguenti regole:
i nomi degli Stati contraenti sono per quanto possibile riportati in forma abbreviata (ad es. «Svizzera» e non «Confederazione Svizzera», «Germania» e non «Repubblica federale di Germania»)*;
di norma sono menzionati gli Stati contraenti e non i relativi Governi (dunque «Francia» e non «Governo della Repubblica Francese»);
di norma si menzionano dapprima le Parti contraenti (ad es. «tra la Svizzera e la Slovenia») e in seguito l’oggetto dell’accordo (ad es. «sulla cooperazione nella lotta contro la criminalità»);
poiché nella «versione svizzera» del trattato la Svizzera va menzionata prima della o delle altre Parti contraenti (men­tre nella «versione estera» accade l’opposto; cosiddetto «Alternat»), anche nel titolo del decreto di approvazione si menziona dapprima la Svizzera;
nel caso di un accordo che ne modifica uno esistente, le Parti contraenti sono menzionate una sola volta, ossia soltanto nel titolo dell’accordo modificato (accordo di base), salvo ad esempio in caso di successione di Stati.

 

* Sono vincolanti le denominazioni degli Stati figuranti in TERMDAT, la banca dati terminologica dell’Amministrazione federale: termdat.ch.