Sezione 3 Parallelismo delle forme

<< Cliccare per visualizzare l'indice >>

Direttive di tecnica legislativa (DTL) > Titolo 2 Ordinanze dell'Assemblea federale > Capitolo 2 Atto che modifica un'ordinanza > Sezione 3 Parallelismo delle forme

Sezione 3 Parallelismo delle forme

PDF document Previous pageReturn to chapter overview Next page
271È possibile abrogare o modificare una norma soltanto a un livello for­male equivalente, ossia mediante un atto normativo di pari livello (parallelismo delle forme o equivalenza normativa; per le eccezioni cfr. n. marg. 272 e 273), quindi:
disposizioni costituzionali mediante disposizioni costituzionali;
leggi federali mediante leggi federali;
ordinanze dell’Assemblea federale mediante ordinanze        
dell’Assemblea federale;
ordinanze del Consiglio federale mediante ordinanze        
del Consiglio federale;
ordinanze dipartimentali mediante ordinanze del medesimo dipartimento.
272Eccezione 1: un’ordinanza di un’autorità superiore (ad es. il Consiglio federale) può abrogare anche un’ordinanza di un’autorità inferiore (ad es. un dipartimento) qualora l’atto in questione sia abrogato interamente senza che l’autorità inferiore debba ancora emanare disposti ordinativi in materia. L’Assemblea federale non abroga tuttavia or­dinanze del Consiglio federale.