Modifica di allegati

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Modifica di allegati

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298*Le modifiche degli allegati (cfr. n. marg. 6569) figurano:
sotto una cifra romana separata dell’atto modificatore, se occupano complessivamente meno di una pagina;
in un allegato all’atto modificatore, se occupano complessivamente più di una pagina.
Nel secondo caso l’indicazione, posta sotto una cifra romana distinta, recita:
in caso di revisione totale degli allegati:

L’allegato … è sostituito dalla versione qui annessa.

 

Gli allegati … sono sostituiti dalla versione qui annessa.

 

in caso di revisione parziale degli allegati:

L’allegato … è modificato secondo la versione qui annessa.

 

Gli allegati … sono modificati secondo la versione qui annessa.

Se la modifica dell’allegato figura in un annesso all’atto modificatore, a inizio pagina si riportano dapprima tutti gli elementi relativi al titolo dell’allegato, vale a dire l’indicazione in alto a destra «Allegato …» e il rimando tra parentesi alle disposizioni dell’articolato, nonché il titolo. Seguono le modifiche, introdotte di volta in volta dalla relativa indicazione metatestuale in corsivo.
Esempio:

II

Gli allegati 4 e 9 sono modificati secondo la versione qui annessa.

 

 

Allegato 4

(art. 4)

Elenco dei Paesi

Australia, n. 5

5.Enti di certificazione:

 

è *RU 2011 2369

Qualora uno degli elementi del titolo dell’allegato debba essere modificato, si riporta il nuovo titolo o il nuovo rimando, preceduto dalla pertinente indicazione metatestuale in corsivo (cfr. al riguardo le formule negli esempi seguenti), immediatamente sotto il titolo vigente; seguono le eventuali altre modifiche dell’allegato.

Esempi:

Allegato 5a

(art. 10a)

Dati del FAI-PIS

Titolo

Dati del MEDIS FA

 

è RU 2018 641

Allegato 1a

(art. 4)

Dati del PISA

Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 1a»

(art. 4 cpv. 1, 2 e 4)

 

Titolo 1.3, n. 25a

25a.        Concerne soltanto i testi tedesco e francese

è *RU 2018 641

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 26 apr. 2018.

95aPer la modifica di allegati di un atto normativo modificato nell’allegato di un altro atto o modificato nell’ambito di un atto mantello cfr. le regole del n. marg. 300.