298* | Le modifiche degli allegati (cfr. n. marg. 65–69) figurano: |
– | sotto una cifra romana separata dell’atto modificatore, se occupano complessivamente meno di una pagina; |
– | in un allegato all’atto modificatore, se occupano complessivamente più di una pagina. |
Nel secondo caso l’indicazione, posta sotto una cifra romana distinta, recita: |
– | in caso di revisione totale degli allegati: |
L’allegato … è sostituito dalla versione qui annessa. |
Gli allegati … sono sostituiti dalla versione qui annessa. |
– | in caso di revisione parziale degli allegati: |
L’allegato … è modificato secondo la versione qui annessa. |
Gli allegati … sono modificati secondo la versione qui annessa. |
Se la modifica dell’allegato figura in un annesso all’atto modificatore, a inizio pagina si riportano dapprima tutti gli elementi relativi al titolo dell’allegato, vale a dire l’indicazione in alto a destra «Allegato …» e il rimando tra parentesi alle disposizioni dell’articolato, nonché il titolo. Seguono le modifiche, introdotte di volta in volta dalla relativa indicazione metatestuale in corsivo. |
Esempio: |
II Gli allegati 4 e 9 sono modificati secondo la versione qui annessa. …
Allegato 4 (art. 4) Elenco dei Paesi Australia, n. 5
…
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Qualora uno degli elementi del titolo dell’allegato debba essere modificato, si riporta il nuovo titolo o il nuovo rimando, preceduto dalla pertinente indicazione metatestuale in corsivo (cfr. al riguardo le formule negli esempi seguenti), immediatamente sotto il titolo vigente; seguono le eventuali altre modifiche dell’allegato. |
Esempi:
Allegato 5a (art. 10a) Dati del FAI-PIS Titolo Dati del MEDIS FA …
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Allegato 1a (art. 4) Dati del PISA Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 1a» (art. 4 cpv. 1, 2 e 4)
Titolo 1.3, n. 25a 25a. Concerne soltanto i testi tedesco e francese … |
* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 26 apr. 2018.
95a | Per la modifica di allegati di un atto normativo modificato nell’allegato di un altro atto o modificato nell’ambito di un atto mantello cfr. le regole del n. marg. 300. |