289 | Nella sua articolazione e struttura formale l’atto modificatore deve chiaramente distinguere tra: |
– | modifica dell’atto principale (titolo, ingresso, corpo del testo), eccettuati i suoi eventuali allegati; |
– | modifica degli allegati dell’atto principale; |
– | abrogazione di altri atti normativi; |
– | modifica di altri atti normativi; |
– | disposizioni transitorie; |
– | referendum ed entrata in vigore. |
290 | Le parti dell’atto modificatore indicate nel n. marg. 289 sono designate con cifre romane e non sono provviste di titolo (eccezioni: cfr. n. marg. 54 e 304). |
291 | La cifra I contiene le modifiche dell’atto principale (eccettuate quelle dei suoi eventuali allegati). Esse sono menzionate seguendo l’ordine delle disposizioni vigenti. |
Le modifiche sono introdotte con la seguente frase (se ha un titolo abbreviato, l’atto è citato con tale titolo): |
I La legge federale del …1 su … / L’ordinanza del …1 su … è modificata come segue: …
|
292 | Qualora si intenda modificare il titolo o l’ingresso dell’atto principale o effettuare una sostituzione di espressioni mediante un’indicazione generale (cfr. n. marg. 327), tali modifiche sono inserite subito dopo la frase introduttiva di cui al n. marg. 291, nell’ordine seguente: modifica del titolo, modifica dell’ingresso, sostituzione di espressioni. |