Regole generali

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Regole generali

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289Nella sua articolazione e struttura formale l’atto modificatore deve chiaramente distinguere tra:
modifica dell’atto principale (titolo, ingresso, corpo del testo), eccettuati i suoi eventuali allegati;
modifica degli allegati dell’atto principale;
abrogazione di altri atti normativi;
modifica di altri atti normativi;
disposizioni transitorie;
referendum ed entrata in vigore.
290Le parti dell’atto modificatore indicate nel n. marg. 289 sono designate con cifre romane e non sono provviste di titolo (eccezioni: cfr. n. marg. 54 e 304).
291La cifra I contiene le modifiche dell’atto principale (eccettuate quelle dei suoi eventuali allegati). Esse sono menzionate seguendo l’ordine delle disposizioni vigenti.
Le modifiche sono introdotte con la seguente frase (se ha un titolo abbreviato, l’atto è citato con tale titolo):

I

La legge federale del …1 su … / L’ordinanza del …1 su … è modificata come segue:

 

1RS …
292Qualora si intenda modificare il titolo o l’ingresso dell’atto principale o effettuare una sostituzione di espressioni mediante un’indicazione generale (cfr. n. marg. 327), tali modifiche sono inserite subito dopo la frase introduttiva di cui al n. marg. 291, nell’ordine seguente: modifica del titolo, modifica dell’ingresso, sostituzione di espressioni.