_304

<< Cliccare per visualizzare l'indice >>

304

_304

PDF document Return to chapter overview
304Eccezione al n. marg. 303: se nell’atto di base le disposizioni transitorie non sono integrate nel corpo dell’articolato, tale struttura va mantenuta immutata. Nell’atto modificatore le nuove disposizioni transitorie sono inserite sotto una cifra romana a parte recante il titolo «Disposizione(i) transitoria(e) della modifica del…» e figurante dopo le cifre dedicate all’abrogazione e alla modifica di altri atti normativi; nella RS le nuove disposizioni transitorie sono poste alla fine dell’atto normativo, con lo stesso titolo previsto nell’atto modificatore (cfr. ad es. RU 2010 2965, cifra III / RS 814.318.142.1).