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303Le disposizioni transitorie relative alle modifiche vengono integrate nel corpo dell’articolato dell’atto da modificare, in uno o più articoli distinti; nell’atto modificatore figurano quindi sotto la medesima cifra romana prevista per le altre modifiche dell’atto. Le eventuali precedenti disposizioni transitorie non più applicabili possono essere «riscritte» (nuova versione di un articolo già esistente). Se invece le precedenti disposizioni transitorie sono ancora applicabili, quelle nuove sono aggiunte in un nuovo articolo (o eccezionalmente in un nuovo capoverso).

Nella rubrica e nella formulazione occorre esprimere il riferimento alla modifica in questione.

Esempio:
Art. 119a Disposizioni transitorie della modifica del 12 maggio 2010

1 Le autorizzazioni per la fabbricazione o l’importazione di pezzi pirotecnici rilasciate prima dell’entrata in vigore della modifica del 12 maggio 2010 rimangono valide fino alla loro scadenza, tuttavia non oltre il 3 luglio 2017.

è *RU 2010 2229