Sezione 4 Sospensione e modifica temporanea

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Sezione 4 Sospensione e modifica temporanea

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279Se l’abrogazione o la modifica di un atto normativo è destinata ad a­vere soltanto un effetto temporaneo, per garantire la certezza del diritto è preferibile dapprima abrogare o modificare formalmente l’atto e in seguito emanare nuovamente il testo previgente. Questo modo di procedere agevola anche l’integrazione di eventuali modifiche nella versione che ripristina il testo previgente.
Se è tuttavia già nota la data in cui sarà ripristinata la situazione giuridica anteriore (ad es. nel caso delle leggi federali dichiarate urgenti, la cui validità deve obbligatoriamente essere limitata nel tempo; cfr. art. 165 cpv. 1 e 3 Cost.), si può eccezionalmente ricorrere a una sospensione o a una modifica temporanea, secondo le modalità illustrate qui appresso.
280Caso 1: Un atto normativo è integralmente sospeso

La sospensione di un intero atto normativo può segnatamente essere realizzata mediante l’emanazione di un atto di sospensio­ne ad hoc oppure, in un altro atto, nell’ambito dell’«Abroga­zione di altri atti normativi» o dell’«Abrogazione e modifica di altri atti normativi» (cfr. n. marg. 4452).

Ci si avvale della formula seguente:

La legge federale / L’ordinanza del …1 su … non è applicabile sino al … / dal … al … .

 

1RS …
Nota bene:
l’inizio della sospensione («dal …») è indicato soltanto se non coincide con la data di entrata in vigore dell’atto che la dispone;
nella nota a piè di pagina si riporta il riferimento alla RS invece di quello alla
RU (diversamente da quanto prescritto per l’a­brogazione definitiva; cfr. n. marg. 49);
se la sospensione è realizzata con un atto ad hoc, sotto il titolo dell’atto sospeso si appone l’indicazione «Sospensione del …».
Il titolo dell’atto sospeso è mantenuto nella RS; in una nota in calce si indica tuttavia che tale atto non è applicabile fino alla data in questione.
281b*La modifica di un atto normativo di durata limitata va realizzata mediante un atto modificatore di durata illimitata, salvo se la durata di validità delle modifiche debba essere più breve di quella dell’atto di base.
* N. marg. introdotto dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 18 mag. 2017.