Registro federale dei partiti
Compiti della Cancelleria federale
La Cancelleria federale tiene il registro dei partiti. I partiti che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 76a della legge sui diritti politici e che desiderano registrarsi devono fornire informazioni come ad esempio la loro sede e il loro statuto. I partiti possono annunciarsi presso la Cancelleria federale. L’iscrizione al registro permette di beneficiare delle procedure semplificate per il deposito delle liste dei candidati per l’elezione al Consiglio nazionale.
Partiti registrati
Domanda di iscrizione nel registro federale dei partiti
Spiegazioni sui partiti
Spiegazioni sui partiti (dal sito www.ch.ch)
Informazioni complementari
Ordinanza dell'Assemblea federale del 13 dicembre 2002 sul registro dei partiti