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Date riservate per votazioni

Questa tabella indica unicamente le date riservate alle votazioni federali secondo l'articolo 2a dell'ordinanza sui diritti politici. Se la data verrà poi effettivamente utilizzata, non è possibile desumerlo dalla tabella. Il Consiglio federale stabilisce quali testi porre in votazione almeno quattro mesi prima del giorno della votazione (Legge federale sui diritti politici, art. 10, cap. 1bis). Se lo richiedono motivi preponderanti, la Cancelleria federale, previa consultazione dei Cantoni, propone al Consiglio federale di anticipare o differire singole votazioni o di stabilire ulteriori date per le stesse.

Il Consiglio federale ha deciso il 30 aprile 2025 una modifica dell'articolo 2a ODP, che entrerà in vigore il 1° luglio 2027. Le date indicate nella tabella tengono già conto di questa modifica.