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Referendum

Referendum facoltativo

Le leggi federali e altri atti del Parlamento federale sottostanno al referendum facoltativo secondo l’articolo 141 della Costituzione federale. La maggioranza di questi atti entra in vigore senza essere stata sottoposta a votazione popolare. Tuttavia, i cittadini che desiderano che questi atti siano sottoposti al voto possono lanciare un referendum. Il referendum facoltativo è uno dei pilastri della democrazia diretta. Previa richiesta, la Cancelleria federale informa i promotori di un referendum in merito alla raccolta delle firme. Accerta inoltre con una decisione la riuscita o la non riuscita del referendum.

Compiti della Cancelleria federale

Se lo desidera, il comitato referendario viene accompagnato dalla Cancelleria federale sin dal lancio del referendum facoltativo. Le liste sono depositate in Cancelleria federale per il conteggio finale dopo che le firme sono state raccolte e controllate dai comuni. La Cancelleria federale accerta la riuscita del referendum facoltativo se sono state raccolte 50 000 firme valide entro cento giorni dalla pubblicazione dell'atto nel Foglio federale.

Oggetti il cui termine referendario è ancora in corso

Spiegazioni sui referendum

Con lo strumento del referendum facoltativo i cittadini possono chiedere di sottoporre a votazione popolare leggi o atti adottati dal Parlamento. Come funziona esattamente questo strumento? Chi può firmare le liste? Sul sito ch.ch trovate risposta a queste e altre domande.