Iniziativa popolare 'Per vere pensioni popolari'

L'iniziativa popolare ha il seguente tenore:

L'articolo 34quater della Costituzione federale è abolito e sostituito dalla disposizione seguente:

La Confederazione istituisce per via legislativa l'assicurazione vecchiaia, l'assicurazione superstiti e l'assicurazione invalidità. Queste assicurazioni sono generali ed obbligatorie.

Le pensioni concesse sono eguali al 60% almeno del reddito annuale medio dei 5 anni più favorevoli, ma non possono essere inferiori, mensilmente, a 500 franchi per persona sola e a 800 franchi per coniugi, né superiori al doppio di questi importi. Questi saranno adattati periodicamente, dal 1° gennaio 1970, come l'insieme delle pensioni, all'aumento del costo della vita e del prodotto nazionale lordo.

I contributi della Confederazione e dei Cantoni non sono inferiori a un terzo delle spese totali necessarie alle assicurazioni. Le persone fisiche e giuridiche con una situazione economica privilegiata saranno tenute a partecipare al finanziamento.

La legge regolerà l'incorporazione delle casse di assicurazione, di pensione e di previdenza esistenti nel regime dell'assicurazione federale, garantendo i diritti acquisiti dagli affiliati”.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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