L'iniziativa ha il seguente tenore:
I
L'articolo 34quinquies, paragrafo 3 della Costituzione federale viene modificato come segue:
Le parole “di alloggio e” sono abrogate.
II
La Costituzione federale viene completata con l'inserimento di un articolo 34sexies nuovo del seguente tenore:
La Confederazione riconosce il diritto all'alloggio e a tale scopo prende le misure necessarie affinché le famiglie e le persone sole possano ottenere un alloggio rispondente ai loro bisogni e la cui pigione o il cui costo non ecceda la loro capacità finanziaria. Le leggi emanate in virtù di questo paragrafo saranno eseguite con il concorso dei cantoni; si potrà fare appello alla collaborazione di corporazioni di diritto pubblico e privato.
Se nondimeno vi sarà penuria di alloggi in un cantone o in una agglomerazione, la Confederazione prenderà, in collaborazione con il cantone interessato, le misure temporaneamente necessarie per proteggere tutte le famiglie e le persone locatarie contro ogni disdetta dei contratti locativi senza giusti motivi, la fissazione delle pigioni a un livello eccessivo e contro ogni altra esigenza abusiva.
Il testo francese dell'iniziativa è determinante.