Iniziativa popolare 'Miglioramento dell'AVS e dell'AI'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

I

L'articolo 34quater della Costituzione federale è completato con i seguenti capoversi 8 e 9:

Le rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e contro l'invalidità sono elevate annualmente nella misura del rincaro e dell'incremento del reddito sociale reale.

La Confederazione istituirà in via legislativa l'obbligo dei datori di lavoro di assicurare i loro lavoratori, a complemento dell'assicurazione generale per la vecchiaia e per i superstiti e contro l'invalidità, tenendo conto dei seguenti principi:

  1. i premi assicurativi sono pagati almeno per metà dal datore di lavoro;
  2. ai lavoratori è conferito un diritto d'intervenzione;
  3. nel caso di scioglimento del rapporto di lavoro, è garantito al lavoratore il diritto assicurativo acquisito.

II

Le rendite dell'AVS e dell'AI stabilite in via legislativa conformemente all'articolo 34quater della Costituzione federale sono elevate di un terzo, in media, dal 1° gennaio dell'anno successivo all'accettazione della proposta modificazione costituzionale.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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