L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
I
L'articolo 34quater della Costituzione federale è completato con i seguenti capoversi 8 e 9:
Le rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e contro l'invalidità sono elevate annualmente nella misura del rincaro e dell'incremento del reddito sociale reale.
La Confederazione istituirà in via legislativa l'obbligo dei datori di lavoro di assicurare i loro lavoratori, a complemento dell'assicurazione generale per la vecchiaia e per i superstiti e contro l'invalidità, tenendo conto dei seguenti principi:
- i premi assicurativi sono pagati almeno per metà dal datore di lavoro;
- ai lavoratori è conferito un diritto d'intervenzione;
- nel caso di scioglimento del rapporto di lavoro, è garantito al lavoratore il diritto assicurativo acquisito.
II
Le rendite dell'AVS e dell'AI stabilite in via legislativa conformemente all'articolo 34quater della Costituzione federale sono elevate di un terzo, in media, dal 1° gennaio dell'anno successivo all'accettazione della proposta modificazione costituzionale.