L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente
Art. 31sexies
La Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, prende provvedimenti per impedire un aumento ingiustificato dei prezzi dei fondi, per evitare la penuria di alloggi e per promuovere una pianificazione nazionale, regionale e locale che giovi all'igiene pubblica e all'economia del Paese.
Per il conseguimento di questi scopi, la Confederazione e i Cantoni hanno la facoltà di esercitare un diritto di prelazione nel caso di vendita di fondi fra privati, nonché di espropriare fondi contro indennità.
I particolari saranno stabiliti per legge, entro tre anni dall'accettazione del presente articolo costituzionale.