Iniziativa popolare 'Riduzione dell'imposta per la difesa nazionale'

Il testo italiano non è stato sottoposto alla firma; esso avrà il tenore seguente:

Art. 41ter, capoverso 3, lettera e

Sulle somme dovute a titolo d'imposta per la difesa nazionale negli anni 1963 e 1964, è concessa una deduzione del 20 per cento. L'imposta non è riscossa, se, dopo la deduzione, la somma non supera 20 franchi. Alla deduzione sono soggette anche le somme d'imposta per la difesa nazionale stabilite prima dell'entrata in vigore della presente disposizione. La maggior somma riscossa sarà restituita al contribuente.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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