L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
I sottoscritti cittadini aventi diritto di voto chiedono, a mezzo dell'iniziativa popolare, che l'articolo 34, capoverso 1, della Costituzione federale sia completato come segue:
Art. 34 cpv. 1
La Confederazione è in diritto di statuire disposizioni uniformi su l'impiego dei fanciulli nelle fabbriche e sulla durata del lavoro di persone adulte nelle medesime. Essa ha parimente il diritto di emanare dispositivi per la protezione degli operai contro l'esercizio di industrie malsane e pericolose. La durata normale del lavoro non può essere superiore a 44 ore per settimana .
Disposizione transitoria
La nuova prescrizione entra in vigore un anno dopo la sua accettazione da parte del popolo e dei Cantoni. A contare da tale data, l'articolo 40, primo capoverso, della legge sulle fabbriche sarà considerato come modificato in conformità.