Iniziativa popolare 'Introduzione della settimana di 44 ore' (Riduzione delle ore lavorative)

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

I sottoscritti cittadini aventi diritto di voto chiedono, a mezzo dell'iniziativa popolare, che l'articolo 34, capoverso 1, della Costituzione federale sia completato come segue:

Art. 34 cpv. 1

La Confederazione è in diritto di statuire disposizioni uniformi su l'impiego dei fanciulli nelle fabbriche e sulla durata del lavoro di persone adulte nelle medesime. Essa ha parimente il diritto di emanare dispositivi per la protezione degli operai contro l'esercizio di industrie malsane e pericolose. La durata normale del lavoro non può essere superiore a 44 ore per settimana .

Disposizione transitoria

La nuova prescrizione entra in vigore un anno dopo la sua accettazione da parte del popolo e dei Cantoni. A contare da tale data, l'articolo 40, primo capoverso, della legge sulle fabbriche sarà considerato come modificato in conformità.

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Ultima modifica 26.04.2024 8:28

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