Iniziativa popolare 'Concessioni per l'utilizzazione di forze idrauliche'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente

I sottoscritti cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, chiedono – in base al diritto d'iniziativa popolare – che l'articolo 89 della Costituzione federale venga completato nel modo seguente:

Art. 89 nuovo capoverso

Le concessioni per l'utilizzazione di forze idrauliche accordate dalla Confederazione (articolo 24bis, quarto capoverso) devono essere approvate da ambo i Consigli legislativi, e sottoposte al popolo per l'accettazione o il rifiuto quando ciò sia domandato da 30 000 cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, oppure da otto Cantoni.

Disposizione transitoria

L'articolo 89, nuovo capoverso, sarà applicato a tutte le concessioni per il conferimento dei diritti d'utilizzazione di forze idrauliche non ancora accordate il 1° settembre 1952.

Per entrambe le iniziative il testo tedesco è determinante.

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Ultima modifica 08.10.2024 15:19

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