L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente
I sottoscritti cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, chiedono – in base al diritto d'iniziativa popolare – che l'articolo 89 della Costituzione federale venga completato nel modo seguente:
Art. 89 nuovo capoverso
Le concessioni per l'utilizzazione di forze idrauliche accordate dalla Confederazione (articolo 24bis, quarto capoverso) devono essere approvate da ambo i Consigli legislativi, e sottoposte al popolo per l'accettazione o il rifiuto quando ciò sia domandato da 30 000 cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, oppure da otto Cantoni.
Disposizione transitoria
L'articolo 89, nuovo capoverso, sarà applicato a tutte le concessioni per il conferimento dei diritti d'utilizzazione di forze idrauliche non ancora accordate il 1° settembre 1952.
Per entrambe le iniziative il testo tedesco è determinante.