La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 78a Impollinazione
1 La Confederazione e i Cantoni riconoscono il ruolo indispensabile dell’impollinazione per la conservazione delle basi vitali naturali. Nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono a salvaguardare l’impollinazione delle piante coltivate e delle piante selvatiche da parte degli insetti. Impiegano le risorse necessarie al raggiungimento di tale obiettivo.
2 La Confederazione emana prescrizioni per promuovere la diversità delle api e degli altri insetti impollinatori indigeni, nonché i loro effettivi, in particolare mediante provvedimenti che ne garantiscano la conservazione in condizioni favorevoli. Tale promozione dev’essere adeguata all’importanza economica e sociale dell’impollinazione.
3 La Confederazione sostiene gli sforzi dei Cantoni, dei Comuni e dell’economia. Occorre in particolare creare incentivi per mettere a disposizione, mantenere e migliorare sotto il profilo qualitativo spazi vitali in sintonia con la natura.
Art. 197 n. 172
17. Disposizione transitoria dell’art. 78a (Impollinazione)
L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 78a entro quattro anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza. Questa ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.
1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.
Iniziativa popolare federale 'Per la salvaguardia dell’impollinazione delle piante coltivate e selvatiche da parte degli insetti (Iniziativa api)'
Ultima modifica 19.05.2026 8:46