La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 87c Tassa sul traffico aereo
1 Al fine di ridurre le emissioni di gas serra la Confederazione riscuote una tassa sul traffico aereo; questa si applica al traffico di linea e charter (tassa sui biglietti aerei) e all’aviazione generale, inclusi gli aerei privati e d’affari (tassa sull’aviazione generale). La Confederazione può prevedere eccezioni alla tassa sull’aviazione generale, segnatamente per motivi di salute e di sicurezza.
2 La tassa è calcolata conformemente al principio di causalità e in modo da fornire un contributo essenziale al raggiungimento degli obiettivi climatici della Svizzera. L’importo della tassa è verificato periodicamente e, se necessario, adeguato.
3 Il prodotto netto della tassa sul traffico aereo è distribuito per almeno due terzi in modo uniforme alla popolazione, segnatamente sotto forma di accrediti per la mobilità trasferibili e utilizzabili nei trasporti pubblici nazionali e internazionali su ferrovia e su strada. L’importo rimanente è impiegato per la riduzione ulteriore delle emissioni di gas serra del traffico e segnatamente per il promovimento del trasporto ferroviario transfrontaliero di viaggiatori.
Art. 197 n. 172
17. Disposizione transitoria dell’art. 87c (Tassa sul traffico aereo)
1 Il Consiglio federale riscuote la tassa sul traffico aereo entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 87c da parte del Popolo e dei Cantoni ed emana le necessarie disposizioni d’esecuzione mediante ordinanza. Questa ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.
2 L’importo iniziale della tassa ammonta almeno a 30 franchi per ogni biglietto aereo nel traffico di linea e charter (tassa sui biglietti aerei) e almeno a 500 franchi per ogni volo in partenza nell’aviazione generale (tassa sull’aviazione generale).
1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.