La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 118 cpv. 2 lett. d
2 [La Confederazione] Emana prescrizioni su:
d. la protezione dalle radiazioni non ionizzanti; prevede la possibilità di utilizzare frequenze a onde millimetriche a scopi di telecomunicazione soltanto se è fornita la prova che tale utilizzazione non produce effetti nocivi o molesti sull’uomo e sul suo ambiente naturale.
1 RS 101
Iniziativa popolare federale 'Per la protezione da radiazioni nocive! (Iniziativa onde millimetriche)'
Ultima modifica 23.12.2025 12:08