La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 25 cpv. 2 e 2bis
2 Le persone di cittadinanza svizzera che risiedono in Svizzera possono richiedere presso la competente autorità svizzera, in nome e per conto di una persona straniera bisognosa di protezione, il rilascio di un visto e di un permesso di dimora per consentire a quest’ultima di rifugiarsi in Svizzera. Devono assumersi tutti i costi di mantenimento e integrazione in Svizzera della persona bisognosa di protezione e fornire la prova di avere depositato un’adeguata garanzia a tal fine. Alla persona bisognosa di protezione non è consentito esercitare alcuna attività retribuita in Svizzera per un periodo di dieci anni dal suo arrivo.
2bis Le persone bisognose di protezione devono attendere all’estero l’esito della procedura di domanda di cui al capoverso 2; sono autorizzate a entrare in Svizzera solo con un visto valido. Eventuali respingimenti alla frontiera devono essere eseguiti conformemente alle disposizioni cogenti del diritto internazionale.
Art. 121 cpv. 1 e 1bis
1 La legislazione sull’entrata, l’uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri compete alla Confederazione.
1bis I Cantoni possono accordare preventivamente la grazia a coloro che all’estero violano il diritto dello Stato interessato per salvare persone bisognose di protezione. I Cantoni disciplinano le condizioni e la procedura per accordare la grazia.
Art. 197 n. 172
17. Disposizione transitoria dell’art. 25 (Protezione dall’espulsione, dall’estradizione e dal rinvio forzato)
Entro tre mesi dall’accettazione dell’articolo 25 capoversi 2 e 2bis, il Consiglio federale denuncia il protocollo del 31 gennaio 19673 sullo statuto dei rifugiati ed entro il medesimo termine abroga mediante ordinanza la legislazione in materia di asilo. Nell’ambito della procedura di allontanamento è garantito il rispetto delle disposizioni cogenti del diritto internazionale (principio di non respingimento).
1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.
3 RS 0.142.301
Iniziativa popolare federale 'Per un aiuto e una protezione a favore delle persone in fuga finanziati mediante donazioni (Iniziativa sull’aiuto alle persone in fuga)'
Ultima modifica 28.11.2025 8:07