Iniziativa popolare federale 'Per l’adesione della Svizzera al Trattato delle Nazioni Unite sulla proibizione delle armi nucleari (Iniziativa per la proibizione delle armi nucleari)'

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 197 n. 172
17. Adesione della Svizzera al Trattato delle Nazioni Unite sulla proibizione delle armi nucleari
1 La Svizzera aderisce al Trattato delle Nazioni Unite sulla proibizione delle armi nucleari.
2 Il Consiglio federale ratifica il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari e trasmette lo strumento di ratifica del Trattato al Segretariato dell’ONU.


1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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Ultima modifica 23.04.2025 0:00

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