La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 197 n. 172
17. Adesione della Svizzera al Trattato delle Nazioni Unite sulla proibizione delle armi nucleari
1 La Svizzera aderisce al Trattato delle Nazioni Unite sulla proibizione delle armi nucleari.
2 Il Consiglio federale ratifica il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari e trasmette lo strumento di ratifica del Trattato al Segretariato dell’ONU.
1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.
Iniziativa popolare federale 'Per l’adesione della Svizzera al Trattato delle Nazioni Unite sulla proibizione delle armi nucleari (Iniziativa per la proibizione delle armi nucleari)'
Ultima modifica 23.04.2025 0:00