Iniziativa popolare federale 'Per misure di regolazione efficaci contro la diffusione incontrollata di lupi, linci, orsi e rapaci di tutti i tipi'

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 79a2 Regolazione degli effettivi contro la diffusione incontrollata
È consentito cacciare lupi, linci, orsi e rapaci al fine di regolarne efficacemente gli effettivi e impedirne la diffusione incontrollata.

Art. 197 n. 163
16. Disposizione transitoria dell’art. 79a (Regolazione degli effettivi contro la diffusione incontrollata)
L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 79a entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.

1 RS 101
2 La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.
3 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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Ultima modifica 08.05.2024 13:22

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