Iniziativa popolare federale 'Conferma dei membri del Consiglio federale da parte del Popolo e dei Cantoni'

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 145, rubrica e cpv. 2–4

Durata del mandato e voto confermativo

2 Il mandato dei membri del Consiglio federale deve essere confermato dal Popolo e dai Cantoni ogni due anni mediante un voto confermativo. La conferma richiede la maggioranza del Popolo e dei Cantoni.
3 Il voto confermativo si tiene nel mese di settembre del secondo anno che segue l’elezione del Consiglio federale da parte dell’Assemblea federale e nel mese di settembre del secondo anno che segue l’ultimo voto confermativo.
4 Il mandato dei membri del Consiglio federale che non ottengono la maggioranza del Popolo e dei Cantoni termina il giorno dell'elezione dei loro successori. L’Assemblea federale elegge i successori al più tardi il 31 dicembre dell’anno in cui si è tenuto il voto confermativo.

Art. 197 n. 152 
15. Disposizione transitoria dell’art. 145  cpv. 2–4 (Durata del mandato e voto confermativo)
L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 145 capoversi 2–4 entro tre mesi dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza. Questa ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.

1 RS 101

Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare. 

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Ultima modifica 30.04.2024 15:05

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