La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 38 cpv. 2
2 La Confederazione emana prescrizioni sulla naturalizzazione degli stranieri. Hanno diritto alla concessione della cittadinanza, su domanda, gli stranieri che:
a. soggiornano legalmente in Svizzera da cinque anni;
b. non sono stati condannati a una pena detentiva di lunga durata;
c. non compromettono la sicurezza interna ed esterna della Svizzera; e
d. hanno conoscenze di base di una lingua nazionale.
1 RS 101