La Costituzione federale[1] è modificata come segue:
Art. 80 cpv. 2bis[2]
2bis Gli esperimenti sugli animali sono vietati. Fanno eccezione i provvedimenti che devono essere adottati nell’interesse di uno specifico animale. Sono vietati anche la detenzione, l’allevamento e il commercio di animali a scopo di sperimentazione.
Art. 197 n. 15[3]
15. Disposizione transitoria dell’art. 80 cpv. 2bis (Divieto degli esperimenti sugli animali)
Tutti gli esperimenti sugli animali ai fini della ricerca fondamentale come pure dell’insegnamento e della formazione e tutti gli esperimenti di livello di gravità 3 sono vietati a decorrere dall’accettazione dell’articolo 80 capoverso 2bis da parte del Popolo e dei Cantoni. Tutti gli altri esperimenti sugli animali sono vietati entro sette anni dall’accettazione dell’articolo 80 capoverso 2bis.
[1] RS 101
[2] La numerazione definitiva del presente capoverso sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.
[3] Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la
votazione popolare.