Iniziativa popolare federale 'Chi vuole pagare in contanti deve poterlo fare!'

La Costituzione federale1 è modificata come segue: 

Art. 99 cpv. 1ter–1decies 2
1ter La Confederazione assicura la possibilità di pagare con monete o banconote a un numero sufficiente di casse nei luoghi seguenti:
a. presso i servizi pubblici, in particolare per il traffico locale e quello a lunga distanza, nel luogo in cui inizia il viaggio o nel mezzo di trasporto;
b. presso i commercianti al dettaglio; e
c. presso tutti gli altri fornitori di servizi in cui è possibile acquistare direttamente un prodotto o un servizio da un punto di vendita mediante monete elettroniche, moneta scritturale o altri mezzi di pagamento.

1quater Chi è obbligato ad accettare un pagamento in virtù del capoverso 1ter non può:
a. rifiutare un cliente perché desidera pagare con monete o banconote;
b. scontare, premiare o avvantaggiare mediante programmi di promozione il pagamento senza contanti rispetto a quello con monete o banconote;
c. addebitare tasse al pagamento con monete o banconote;
d. creare altri ostacoli per il beneficiario o il debitore allo scopo di complicare il pagamento con monete o banconote.

1quinquies  La Confederazione assicura:
a. ogni quattro anni o in occasione di ogni dimezzamento del potere di acquisto, un adeguamento dell’importo fino al quale devono essere accettate monete o banconote, stabilito sulla base dell’ultima mediana calcolata del reddito disponibile equivalente annuo delle economie domestiche di persone attive;
b. un potere di acquisto delle monete o delle banconote non inferiore a quello della moneta scritturale o delle monete elettroniche.

1sexies La Confederazione assicura che l’accettazione di monete e banconote non è svantaggiata rispetto all’accettazione delle monete elettroniche, della moneta scritturale o di altri mezzi di pagamento né da misure degli istituti finanziari sottoposti all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari né da leggi, imposte, tasse o misure repressive.

1septies La Confederazione abolisce la moneta o la banconota con il valore più basso in caso di dimezzamento del potere di acquisto dovuto all’inflazione ed emette una nuova banconota con almeno il doppio del valore rispetto alla banconota con il valore più alto. Non sono consentite altre abolizioni di monete o banconote.

1octies La Confederazione assicura che sia possibile prelevare banconote come segue:
a. in città: ogni due chilometri;
b. fuori città: 
1. in ogni Comune con 1000 o più abitanti: nel Comune, 
2. in ogni Comune con meno di 1000 abitanti: a non più di 15 minuti di viaggio effettuato con l’automobile o i mezzi pubblici.

1nonies Chi entra legalmente in possesso di banconote o monete ne è considerato proprietario.

1decies È vietato dotare le monete o le banconote di una tecnologia che consente di geolocalizzarle oppure di identificarne il proprietario.


Art. 197 n. 153
15. Disposizione transitoria dell’art. 99 cpv. 1ter–1decies (Pagamento in contanti)
L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 99 capoversi 1ter–1decies entro un anno dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza. Questa ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.


1 RS 101

2 La numerazione definitiva dei presenti capoversi sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.

Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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Ultima modifica 26.04.2024 8:28

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