La Costituzione federale[1] è modificata come segue:
Inserire prima del titolo del titolo sesto: Capitolo 5: Autorità per la ricostruzione analitica dei retroscena della pandemia di COVID-19 |
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Art. 191d Istituzione di una Commissione d’inchiesta svizzera Per indagare sui retroscena della pandemia di COVID-19 è istituita una Commissione d’inchiesta extraparlamentare svizzera. Art. 191e Compiti generali della Commissione 1 La Commissione inizia i lavori il più presto possibile dopo l’accettazione degli articoli 191d–191r da parte del Popolo e dei Cantoni e indaga sui retroscena della pandemia di COVID-19 dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità. 2 Tutte le spese sostenute dalla Commissione per adempiere i propri compiti sono a carico della Confederazione Svizzera. 3 La Commissione ha in particolare il compito di rispondere alle seguenti domande:
4 La Commissione è tenuta a redigere e pubblicare un rapporto sul risultato delle indagini sui retroscena e sui fatti effettivamente avvenuti in relazione alla pandemia di COVID-19, in particolare anche secondo l’articolo 191q. |
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Art. 191f Compiti speciali della Commissione finalizzati a un indennizzo dignitoso delle persone danneggiate dai vaccini anti-COVID-19 | |
1 La Commissione accerta i danni causati dai vaccini anti-COVID-19 in modo indipendente e senza limitazioni tutelando nel contempo gli interessi delle persone danneggiate. Ognuno è tenuto a fornire informazioni alla Commissione. In caso di accettazione degli articoli 191d–191r da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale pubblica senza indugio gli accordi sull’acquisto di vaccini anti-COVID-19 nella loro integralità e inalterati. La Commissione informa il pubblico in modo trasparente sui tipi di danni causati dai vaccini e sulla loro effettiva portata numerica. 2 I produttori dei vaccini anti-COVID-19 sono tenuti a risarcire integralmente i danni causati dai vaccini e le spese da essi derivanti. Le persone fisiche o giuridiche che detengono o detenevano una quota di partecipazione nelle società produttrici rispondono a titolo sussidiario nella misura in cui si sono arricchite grazie a tale quota. Accordi, atti normativi o decisioni di altro tenore sono nulli. | |
Art. 191g Compiti speciali della Commissione nel caso di indizi di reato penale | |
1 La Commissione comunica alle autorità penali ordinarie ogni indizio di reato penale secondo il diritto svizzero emerso durante le sue indagini. Il tribunale speciale di cui all’articolo 191h è obbligatoriamente competente per i procedimenti nei confronti delle persone che hanno emanato provvedimenti in relazione alla pandemia di COVID-19 o che hanno avuto un’influenza determinante sul processo decisionale riguardante tali provvedimenti o che hanno partecipato alla loro attuazione, nonché per i procedimenti relativi ai vaccini anti-COVID-19. 2 La Commissione può tuttavia decidere liberamente di cercare prove parallelamente alle autorità penali ordinarie e chiedere il giudizio del tribunale speciale anche in caso di sospetto di crimini o delitti. | |
Art. 191h Istituzione di un tribunale speciale | |
Per giudicare i fatti indagati dalla Commissione è istituito un tribunale speciale, obbligatoriamente competente per i procedimenti nei confronti delle persone che hanno emanato provvedimenti in relazione alla pandemia di COVID-19 o che hanno avuto un’influenza determinante sul processo decisionale riguardante tali provvedimenti o che hanno partecipato alla loro attuazione, nonché per i procedimenti relativi ai vaccini anti-COVID-19. Basato sul modello del Tribunale penale federale, il tribunale speciale si compone di una Corte penale di prima istanza, di una Corte dei reclami penali e di una Corte d’appello che statuisce in ultima istanza; esso subentra per competenza ai tribunali ordinari. Se una causa penale sottostà alla giurisdizione sia dei tribunali ordinari che del tribunale speciale, i procedimenti sono riuniti presso la Commissione. | |
Art. 191i Prescrizione dell’azione penale e della pena | |
L’azione penale e la pena per possibili crimini e delitti relativi alla pandemia di COVID-19 non si prescrivono e il termine per presentare querela è di sei mesi dalla pubblicazione del rapporto della Commissione sul risultato delle indagini. | |
Art. 191j Composizione della Commissione | |
1 All’inizio dei suoi lavori la Commissione consta di sette membri. Il comitato dell’iniziativa popolare federale «Ricostruzione analitica dei retroscena della pandemia di COVID-19 (Iniziativa di ricostruzione analitica)», pubblicata nel Foglio federale il 28 febbraio 2023, e l’Assemblea federale propongono al Popolo rispettivamente sette candidati alla nomina di membro della Commissione. Possono essere proposte soltanto persone che non sono o non sono state né pubblici ufficiali né coinvolte nell’emanazione dei provvedimenti anti-COVID-19. 2 Almeno due delle persone proposte rispettivamente dal comitato d’iniziativa e dall’Assemblea federale sono elette a maggioranza dei voti. Se una persona lascia la carica, il comitato d’iniziativa o l’Assemblea federale, a seconda di chi l’ha proposta, nomina un sostituto. 3 Il Consiglio federale provvede affinché la Commissione sia eletta dal Popolo entro sei mesi dall’accettazione degli articoli 191d–191r da parte del Popolo e dei Cantoni. 4 A seconda del carico di lavoro, la Commissione può fare eleggere altri membri dal Popolo. | |
Art. 191k Organizzazione della Commissione | |
La Commissione decide liberamente come organizzarsi e come adempiere i propri compiti. | |
Art. 191l Immunità della Commissione | |
1 I membri della Commissione non sono soggetti ad alcuna giurisdizione per gli atti compiuti nell’adempimento dei loro compiti. Mantengono l’immunità anche dopo la cessazione della loro funzione. 2 Un membro della Commissione può essere perseguito penalmente soltanto con l’autorizzazione della maggioranza degli altri membri. | |
Art. 191m Immunità penale | |
L’immunità di qualsiasi persona, in particolare dei membri dell’esecutivo, del legislativo e del giudiziario a tutti i livelli statali, è revocata per possibili reati penali relativi alla pandemia di COVID-19. | |
Art. 191n Impedimento di trattamenti benefici per la salute | |
La Commissione verifica se è stato impedito il ricorso a trattamenti benefici per la salute e a farmaci efficaci o a una migliore profilassi e se questo ha causato decessi o decorsi più gravi della malattia che si sarebbero potuti evitare. | |
Art. 191o Amnistia | |
Le pene pronunciate contro persone fisiche o giuridiche che non hanno rispettato provvedimenti anti-COVID-19 illeciti sono condonate e lo Stato indennizza integralmente le spese giudiziarie e di patrocinio. | |
Art. 191p Pubblicità delle indagini | |
1 Mediante comunicati stampa e trasmissioni televisive, la Commissione e il tribunale speciale informano periodicamente il pubblico nel modo più trasparente possibile sullo svolgimento delle indagini e delle udienze, sempre che ciò sia compatibile con lo scopo delle indagini. 2 La Società svizzera di radiotelevisione è tenuta a trasmettere le informazioni fornite dalla Commissione e dal tribunale speciale durante le ore di punta e sui canali principali, senza condizioni né censure. 3 La Commissione e il tribunale speciale possono pubblicare le proprie informazioni sul loro sito Internet in modo che siano liberamente e integralmente accessibili. | |
Art. 191q Verifica delle basi dei provvedimenti anti-COVID-19 | |
1 Se, nel rapporto sul risultato delle indagini, la Commissione constata una delle seguenti fattispecie, i provvedimenti emanati in relazione alla pandemia di COVID-19 sono da considerarsi illeciti:
2 Se, secondo il suo apprezzamento giuridico, la Commissione dovesse ritenere nel rapporto sul risultato delle indagini che i provvedimenti adottati a livello nazionale o cantonale erano illeciti, incostituzionali, sproporzionati o addirittura arbitrari, coloro che li hanno emanati o hanno svolto un ruolo decisivo nella loro emanazione risponderanno con il proprio patrimonio, solidalmente con il Cantone o la Confederazione, dei danni da essi derivanti e saranno perseguiti penalmente. 3 Le pretese di risarcimento e di riparazione in relazione alla pandemia di COVID-19 si prescrivono in 20 anni. | |
Art. 191r Disposizioni complementari sul tribunale speciale | |
1 Possono essere nominati o eletti giudici del tribunale speciale: i giudici in carica o ex giudici di tribunali federali, cantonali o distrettuali con una solida esperienza nella conduzione di procedimenti penali e la conoscenza delle tre lingue ufficiali. Possono essere eletti cancellieri: i giuristi con una solida esperienza in diritto penale e conoscenza delle tre lingue ufficiali. Il comitato dell’iniziativa di ricostruzione analitica e l’Assemblea federale propongono al Popolo i candidati per l’elezione. Il Consiglio federale provvede affinché i giudici siano eletti dal Popolo entro sei mesi dall’accettazione degli articoli 191d–191r da parte del Popolo e dei Cantone per un periodo di cinque anni. 2 Il tribunale speciale determina autonomamente la sua organizzazione e amministrazione. Istituisce i suoi servizi e assume il personale necessario. Tiene una contabilità propria. I giudici del tribunale speciale sono remunerati come i giudici federali ordinari impiegati a tempo pieno. 3 Tutte le spese sostenute dal tribunale speciale a sua discrezione per adempiere i propri compiti sono a carico della Confederazione Svizzera. |
[1] RS 101