Iniziativa popolare federale 'Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)'

La Costituzione federale1  è modificata come segue:

Art. 80 cpv. 2bis 2  
2bis L’importazione di prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali è vietata.

Art. 197 n. 153 
15. Disposizione transitoria dell’art. 80 cpv. 2bis (Divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali)
L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 80 capoverso 2bis entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.

1 RS 101

2 La numerazione definitiva del presente capoverso sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.

3 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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