Iniziativa popolare federale 'Per una limitazione dei fuochi d’artificio'

La Costituzione federale1 è modificata come segue: 

Art. 74a Fuochi d’artificio

1 La vendita e l’uso di fuochi d’artificio rumorosi sono vietati. 

2 Per eventi d’importanza sovraregionale l’autorità cantonale competente può, su richiesta, accordare autorizzazioni eccezionali.

3 L’esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione. 


Art. 197 n. 152  
15. Disposizione transitoria dell’art. 74a (Fuochi d’artificio)

Le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 74a entrano in vigore entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.

1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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Ultima modifica 27.03.2024 11:48

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