La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 197 n. 132
13. Disposizione transitoria dell’art. 60 (Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell’esercito)
1 La Confederazione non acquista aviogetti da combattimento del tipo F-35.
2 Il budget dell’esercito è adeguato di conseguenza.
3 La presente disposizione decade il 1° gennaio 2040.
1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.