Iniziativa popolare federale 'Sì a rendite eque e sicure (Iniziativa generazioni)'

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 112 cpv. 2 lett. e
2 In tale ambito si attiene ai principi seguenti:

e. l’età di riferimento (età ordinaria di pensionamento) è adattata periodicamente; determinante è l’evoluzione dell’aspettativa di vita.

Art. 113 cpv. 2 lett. f–i
2 In tale ambito si attiene ai principi seguenti:

f. le rendite di vecchiaia sono finanziate secondo il sistema di capitalizzazione; è evitata una ridistribuzione contraria a tale sistema; in questo modo le persone attive e i pensionati condividono la responsabilità nei confronti delle generazioni future;
g. le rendite future e in corso sono adattate periodicamente ai redditi da investimento, al potere d’acquisto e all’aspettativa di vita; determinante è la situazione finanziaria degli istituti di previdenza;
h. l’età di riferimento (età ordinaria di pensionamento) è adattata periodicamente; determinante è l’evoluzione dell’aspettativa di vita;
i. le persone occupate a tempo parziale non sono svantaggiate.

1 RS 101

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Ultima modifica 08.05.2024 13:22

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