La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 99 cpv. 1bis e 5
1bis La Confederazione assicura che siano disponibili in ogni tempo monete o banconote in quantità sufficiente.
5 La sostituzione del franco svizzero con un’altra valuta sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.
1 RS 101