La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 127 cpv. 2bis
2bis Le persone fisiche sono soggette a imposizione a prescindere dal loro stato civile.
Art. 197 n. 122
12. Disposizione transitoria dell’art. 127 cpv. 2bis (Imposizione individuale a prescindere dallo stato civile)
L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 127 capoverso 2bis al più tardi entro tre anni dall’accettazione di tale articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.
1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.