'Per un'imposizione individuale a prescindere dallo stato civile (Iniziativa per imposte eque)'

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 127 cpv. 2bis
2bis Le persone fisiche sono soggette a imposizione a prescindere dal loro stato civile.

Art. 197 n. 122
12. Disposizione transitoria dell’art. 127 cpv. 2bis (Imposizione individuale a prescindere dallo stato civile)
L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 127 capoverso 2bis al più tardi entro tre anni dall’accettazione di tale articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.

RS 101
Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 08.10.2024 15:19

Inizio pagina