La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 10 cpv. 2bis
2bis Gli interventi nell’integrità fisica o psichica di una persona necessitano del suo consenso. La persona interessata non può essere punita né subire pregiudizi sociali o professionali per aver rifiutato di dare il suo consenso.
Art. 197 n. 122
12. Disposizione transitoria dell’art.10 cpv. 2bis (Diritto all’integrità fisica e psichica)
L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 10 capoverso 2bis al più tardi entro un anno dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.
1 RS 101
2 Il numero definitivo
della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria
federale dopo la votazione popolare.