La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 197 n. 122
12. Versamento unico a persone aventi la cittadinanza svizzera mediante un aumento della massa monetaria
1 Ogni persona avente la cittadinanza svizzera il giorno dell’accettazione della presente disposizione da parte del Popolo e dei Cantoni riceve dalla Banca nazionale svizzera 7500 franchi.
2 La Banca nazionale svizzera emette moneta per la somma complessiva necessaria.
3 Ogni beneficiario riceve l’importo al più tardi entro un anno dall’accettazione della presente disposizione da parte del Popolo e dei Cantoni.
4 L’importo ricevuto è esente dall’imposta sul reddito.
1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.