Iniziativa popolare federale 'Per una previdenza vecchiaia sicura e sostenibile (Iniziativa sulle pensioni)'

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 112 cpv. 2 lett. ater
2 In tale ambito [assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità] [la Confederazione] si attiene ai principi seguenti:

ater. l’età di pensionamento è legata alla speranza di vita media della popolazione svizzera residente all’età di 65 anni; detta speranza di vita il 1o gennaio del quarto anno dopo l’entrata in vigore della presente disposizione funge da valore di riferimento; l’età di pensionamento è pari alla differenza tra la speranza di vita e il valore di riferimento moltiplicata per 0,8 più 66; l’età di pensionamento è adeguata ogni anno in scaglioni di due mesi al massimo; è comunicata agli interessati cinque anni prima che essi la raggiungano;

Art. 197 n. 122  

12. Disposizione transitoria dell’art. 112 cpv. 2 lett. ater (Età di pensionamento)
1 Dal 1o gennaio del quarto anno dopo l’accettazione dell’articolo 112 capoverso 2 lettera ater, l’età di pensionamento degli uomini è aumentata di due mesi ogni anno finché è pari a 66 anni.
2 Dal 1o gennaio del quarto anno dopo l’accettazione dell’articolo 112 capoverso 2 lettera ater, l’età di pensionamento delle donne è aumentata di quattro mesi ogni anno finché è pari a quella degli uomini. In seguito, è aumentata di due mesi ogni anno finché è pari a 66 anni.
3 Dal 1o gennaio del quarto anno dopo l’accettazione dell’articolo 112 capoverso 2 lettera ater, l’età di pensionamento è legata alla speranza di vita media della popolazione svizzera residente all’età di 65 anni.

4 Se entro tre anni dopo l’accettazione dell’articolo 112 capoverso 2 lettera ater le relative disposizioni d’esecuzione non sono entrate in vigore, il 1o gennaio del quarto anno dopo l’accettazione di detto articolo il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d’esecuzione. L’ordinanza ha effetto fino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative. Nell’ordinanza il Consiglio federale può derogare alla legislazione sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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