Iniziativa popolare federale 'Responsabilità in materia di telefonia mobile'

La Costituzione1 è modificata come segue:
Art. 74a2  Responsabilità in materia di telefonia mobile
1 Il concessionario risponde dei danni corporali o materiali causati dall’esercizio di un impianto di trasmissione per telefonia mobile o per apparecchi riceventi senza filo.
2 La responsabilità decade soltanto se il concessionario fornisce la prova che il danno non è stato causato dall’esercizio dell’impianto di trasmissione.
3 Se il concessionario e il proprietario dell’impianto di trasmissione non sono la stessa persona, la responsabilità è solidale.
1 RS 101
2 La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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