La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 74a Politica climatica
1 Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano in Svizzera e nelle relazioni internazionali per la limitazione dei rischi e delle ripercussioni del cambiamento climatico.
2 Per quanto in Svizzera continuino a verificarsi emissioni di gas serra causate dall’uomo, al più tardi dal 2050 il loro impatto sul clima deve essere durevolmente neutralizzato mediante pozzi di assorbimento di gas serra sicuri.
3 Dal 2050 in Svizzera non sono più messi in circolazione combustibili e carburanti fossili. Sono ammesse eccezioni per applicazioni tecnicamente non sostituibili, per quanto pozzi di assorbimento di gas serra sicuri situati in Svizzera ne neutralizzino durevolmente l’impatto sul clima.
4 La politica climatica è volta a un rafforzamento dell’economia e alla sostenibilità sociale e utilizza segnatamente anche strumenti per promuovere l’innovazione e la tecnologia.
Art. 197 n. 122
12. Disposizione transitoria dell’art. 74a (Politica climatica)
1 La Confederazione emana la legislazione d’esecuzione relativa all’articolo 74a entro cinque anni dalla sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni.
2 La legge stabilisce il percorso di riduzione delle emissioni di gas serra sino al 2050. Fissa obiettivi intermedi che portano almeno a una riduzione lineare e disciplina inoltre gli strumenti necessari per il rispetto di tale percorso.
1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.