La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 125 cpv. 2
2 In Svizzera vige durante tutto l’anno l’ora dell’Europa centrale. Non vi è alcun cambio dell’ora da solare a legale e viceversa.
Art. 197 n. 122
12. Disposizione transitoria dell’art. 125 cpv. 2 (Metrologia)
Il legislatore emana le disposizioni d’esecuzione con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo all’accettazione dell’articolo 125 capoverso 2 da parte del Popolo e dei Cantoni.
1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.