Iniziativa popolare federale 'Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)'

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 117 cpv. 32

3 Gli assicurati hanno diritto a una riduzione dei premi dell’assicurazione contro le malattie. I premi a carico degli assicurati ammontano al massimo al 10 per cento del reddito disponibile. La riduzione dei premi è finanziata per almeno due terzi dalla Confederazione e per l’importo rimanente dai Cantoni.

Art. 197 n. 123
12. Disposizione transitoria dell’art. 117 cpv. 3 (Riduzione dei premi dell’assicurazione contro le malattie)

Se entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 117 capoverso 3 da parte del Popolo e dei Cantoni la relativa legislazione d’esecuzione non è entrata in vigore, entro tale termine il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d’esecuzione mediante ordinanza.

1 RS 101
2 La numerazione definitiva del presente capoverso sarà stabilita dopo la votazione popo-lare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e, se necessario, la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.
3 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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