Iniziativa popolare federale 'Favorire la donazione di organi e salvare vite umane'

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 119a cpv. 4

4 La donazione a scopo di trapianto di organi, tessuti e cellule di una persona deceduta si basa sul principio del suo presunto consenso, a meno che la persona non abbia espresso in vita la propria volontà contraria.

Art. 197 n. 122
12. Disposizione transitoria dell’art. 119a cpv. 4 (Medicina dei trapianti)

Se le pertinenti disposizioni legislative non entrano in vigore entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 119a capoverso 4 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni di esecuzione, che hanno effetto fino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative.

1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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Ultima modifica 27.03.2024 11:48

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