Iniziativa popolare federale 'Per una Svizzera senza pesticidi sintetici'

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 74 cpv. 2bis

2bis L’utilizzazione di pesticidi sintetici nella produzione agricola, nella trasformazione dei prodotti agricoli e nella cura del suolo e del paesaggio è vietata. L’importazione a fini commerciali di derrate alimentari contenenti pesticidi sintetici o per la cui produzione sono stati utilizzati tali pesticidi è vietata.

Art. 197 n. 122
12. Disposizione transitoria dell’art. 74 cpv. 2bis

1 La legislazione di esecuzione dell’articolo 74 capoverso 2bis entra in vigore entro dieci anni dall’accettazione di questa disposizione da parte del Popolo e dei Cantoni.

2 Il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni di esecuzione necessarie mediante ordinanza, provvedendo ad assicurare un’attuazione progressiva dell’articolo 74 capoverso 2bis.

3 Fintanto che l’articolo 74 capoverso 2bis non sia interamente attuato, il Consiglio federale può autorizzare provvisoriamente derrate alimentari non trasformate contenenti pesticidi sintetici o per la cui produzione sono stati utilizzati tali pesticidi soltanto se sono indispensabili per far fronte a una minaccia fondamentale per l’uomo o la natura, in particolare a una grave situazione di penuria o a una minaccia eccezionale per l’agricoltura, la natura o l’uomo.

1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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