La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 108 cpv. 1 e 5–8
1 In collaborazione con i Cantoni, la Confederazione promuove l’offerta d’abitazioni a pigione moderata. Promuove l’acquisto in proprietà di appartamenti e case per il fabbisogno privato personale, nonché l’attività di enti e organizzazioni dediti alla costruzione d’abitazioni a scopi d’utilità pubblica.
5 Assicura che i programmi degli enti pubblici volti a promuovere risanamenti non comportino la perdita d’abitazioni a pigione moderata.
6 In collaborazione con i Cantoni, persegue un aumento costante della percentuale d’abitazioni appartenenti a enti dediti alla costruzione d’abitazioni a scopi d’utilità pubblica rispetto al numero complessivo d’abitazioni. In collaborazione con i Cantoni, provvede affinché a livello nazionale almeno il 10 per cento delle abitazioni di nuova edificazione siano di proprietà di tali enti.
7 Per la promozione della costruzione d’abitazioni a scopi d’utilità pubblica autorizza i Cantoni e i Comuni a introdurre a loro favore un diritto di prelazione su fondi idonei. Concede loro inoltre un diritto di prelazione in caso di vendita di fondi appartenenti alla Confederazione o ad aziende vicine alla Confederazione.
8 La legge stabilisce i provvedimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal presente articolo.
Art. 197 n. 122
12. Disposizione transitoria dell’art. 108 cpv. 1 e 5–8
(Promozione della costruzione d’abitazioni e dell’accesso alla proprietà)
Se la legislazione d’esecuzione relativa all’articolo 108 capoversi 1 e 5–8 non è entrata in vigore entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni, entro tale termine il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d’esecuzione in via d’ordinanza.
1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria
federale dopo la votazione popolare.