La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 75 cpv. 4–7
4 Nell’ambito delle loro competenze, Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono a creare condizioni quadro favorevoli a forme abitative e lavorative sostenibili, in strutture di dimensioni ridotte, caratterizzate da un’alta qualità di vita e da vie di comunicazione brevi (quartieri sostenibili).
5 Va perseguito uno sviluppo degli insediamenti verso l’interno che si concili con un’alta qualità di vita e particolari disposizioni di protezione.
6 La delimitazione di nuove zone edificabili è ammessa soltanto se è tolta dalla zona edificabile un’altra superficie non impermeabilizzata di dimensioni almeno equivalenti e con un potenziale valore di reddito agricolo comparabile.
7 Fuori della zona edificabile sono autorizzati esclusivamente edifici e impianti a ubicazione vincolata destinati all’agricoltura dipendente dal suolo o edifici a ubicazione vincolata d’interesse pubblico. La legge può prevedere eccezioni. Gli edifici esistenti sono protetti nella loro situazione di fatto e possono subire ampliamenti e cambiamenti di destinazione di lieve entità.
1 RS 101