Iniziativa popolare federale 'Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali (Iniziativa per la bici)'

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 88                   Sentieri e percorsi pedonali e vie ciclabili

1 La Confederazione emana principi sulle reti di sentieri e percorsi pedonali, nonché sulle reti di vie ciclabili destinate al traffico quotidiano e del tempo libero.

2 Promuove e coordina, nel rispetto delle competenze dei Cantoni, i provvedimenti dei Cantoni e di terzi per la realizzazione e la manutenzione di reti sicure e attrattive nonché per informare sulle medesime.

3 Nell’adempimento dei suoi compiti, prende in considerazione tali reti. Se deve sopprimere da tali reti sentieri e percorsi pedonali o vie ciclabili, li sostituisce.


1            RS 101

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 27.03.2024 11:48

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