I
La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 13 Protezione della sfera privata
1 Ognuno ha diritto alla protezione della sfera privata.
2 Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare e delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni, nonché alla protezione della sua sfera finanziaria privata.
3 Ognuno ha diritto di essere protetto da un impiego abusivo die suoi dati personali.
4 In relazione a imposte dirette riscosse mediante imposizione ed esazione da parte dei Cantoni, terzi sono autorizzati a fornire alle autorità informazioni su una persona domiciliata o avente sede in Svizzera, e che non acconsente alla comunicazione di tali informazioni, soltanto nell’ambito di un procedimento penale ed esclusivamente se:
a. sussiste il sospetto fondato che per commettere una sottrazione d’imposta si sia fatto uso, a scopo d’inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi; o
b. sussiste il sospetto fondato di sottrazione, intenzionale e continuata, di un’importante somma d’imposta oppure di assistenza o istigazione a tale atto.
5 Un tribunale decide se sussiste un sospetto fondato ai sensi del capoverso 4.
6 Le condizioni di cui ai capoversi 4 e 5 si applicano per analogia alle informazioni che possono essere fornite alle autorità in relazione a imposte indirette.
7 La legge disciplina le condizioni alle quali possono essere fornite informazioni in relazione a questioni che non rientrano nell’ambito fiscale.
II
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:
Art. 197 n. 112 (nuovo)
11. Disposizione transitoria dell’art. 13 (Protezione della sfera privata)
1 L’articolo 13, così come modificato, entra in vigore con l’accettazione da parte del Popolo e die Cantoni.
2 L’articolo 13 capoverso 2, per quanto disciplini la protezione della sfera finanziaria privata, e capoverso 4 è determinante per tutte le autorità incaricate dell’applicazione del diritto.
3 Entro tre anni il legislatore adegua le leggi all’articolo 13 capoverso 2, per quanto disciplini la protezione della sfera finanziaria privata, e capoversi 4‒7. Entro un anno il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione necessarie relative all’articolo 13 capoversi 4 e 5 che rimangono valide fino all’entrata in vigore delle disposizioni legali.
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1 RS 101
2 La numerazione definitiva della presente disposizione transitoria sarà stabilita dopo la votazione dalla Cancelleria federale.