La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 86 cpv. 3 e 5 (nuovo)
3 Impiega il prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l’aviazione, nonché il prodotto netto della tassa d’utilizzazione delle strade nazionali per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale:
a. costruzione, manutenzione ed esercizio delle strade nazionali;
b. provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati;
bbis. provvedimenti volti a migliorare l’infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati;
c. contributi ai costi delle strade principali;
d. contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell’ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale;
e. contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore;
f. contributi ai Cantoni senza strade nazionali.
5 Se la somma del cumulo delle eccedenze dell’imposta di consumo sui carburanti e della tassa d’utilizzazione delle strade nazionali è superiore a 3 miliardi di franchi, la tassa d’utilizzazione delle strade nazionali è ridotta proporzionalmente. La riduzione della tassa d’utilizzazione delle strade nazionali può essere sostituita o integrata dalla riduzione dell’imposta di consumo sui carburanti.
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1 RS 101