La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 83 cpv. 3–6 (nuovi)
3 Attraverso opportuni ampliamenti la Confederazione assicura che l’efficienza della rete delle strade nazionali sia adeguata all’aumento del volume del traffico.
4 I seguenti tratti di strada nazionale contano almeno sei corsie:
Ginevra – Losanna;
Berna – diramazione di Zurigo Nord;
Winterthur Töss – Winterthur Est.
5 La galleria stradale del Gottardo conta almeno quattro corsie.
6 Nell’ambito degli ampliamenti della rete delle strade nazionali il diritto di ricorso delle associazioni è escluso.
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1 RS 101